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SCIA - Segnalazione certificata inizio attività

Servizio attivo

La SCIA è un titolo abilitativo (L.R. n. 15/2013 art. 9 comma 2). È disciplinata dagli articoli 13 - 14 - 15 - 16 della L.R. n. 15/2013.

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

A tutti i cittadini interessati.

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Descrizione

Sono subordinati a SCIA, ai sensi dell’art 13 della L.R. 15/2013:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria e le opere interne qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio o modifiche ai prospetti;
b) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive come definite all'articolo 7, comma 1, lettera b), qualora interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 o gli immobili aventi valore storico-architettonico, individuati dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo A-9, comma 1, dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000, qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio e comportino modifica della sagoma e degli altri parametri dell'edificio oggetto dell'intervento;
c) gli interventi di restauro scientifico e quelli di restauro e risanamento conservativo qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
d) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera f) dell'Allegato, compresi gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti);
e) il mutamento di destinazione d'uso senza opere che comporta aumento del carico urbanistico; e bis) le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione, ai sensi della lettera g.6) dell'Allegato, che non presentano i requisiti di cui all’articolo 7, comma 5, lettera e);
f) l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;
g) le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 22; h) la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza delle unità immobiliari, nei casi di cui all' articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393); m) gli interventi di nuova costruzione di cui al comma 2 art 14 della L.R. 15/2013 (gli strumenti urbanistici comunali possono individuare gli interventi di nuova costruzione disciplinati da precise disposizioni sui contenuti planvolumetrici, formali, tipologici e costruttivi, per i quali gli interessati, in alternativa al permesso di costruire, possono presentare una SCIA); Sono inoltre soggetti a SCIA gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa pesante (art. 10, comma 1, lettera c, del D.P.R. n. 380/2001). SCIA differita Nella SCIA l’interessato può dichiarare che i lavori non saranno avviati prima della conclusione del procedimento di controllo, ovvero può indicare una data successiva di inizio lavori, in ogni caso non posteriore ad un anno dalla presentazione della SCIA. In tale caso la SCIA è efficace dalla data differita indicata.

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Come fare

Per interventi di edilizia residenziale la segnalazione (anche in sanatoria) va presentata in modalità telematica utilizzando il portale regionale, tramite ACCESSO UNITARIO; Anche per interventi di edilizia non residenziale, la segnalazione (anche in sanatoria) va presentata in modalità telematica utilizzando il portale regionale, tramite ACCESSO UNITARIO.

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Cosa serve

Collegarsi al portale ACCESSO UNITARIO
Pagamento diritti di segreteria

Modulistica: 
Modulo procura speciale 
Modulo comunicazioni/integrazioni
Modulistica regionale unificata

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Cosa si ottiene

La segnalazione certificata di inizio attività.

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Tempi e scadenze

Entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione della SCIA, lo Sportello Unico verifica la completezza della documentazione e delle dichiarazioni prodotte o che il soggetto si è riservato di presentare Entro 30 giorni successivi all'efficacia della SCIA, lo Sportello unico verifica la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti territoriali ed urbanistici per l'esecuzione dell'intervento. Tale termine può essere sospeso una sola volta per chiedere chiarimenti e acquisire integrazioni alla documentazione presentata.
 La SCIA può essere subordinata all’acquisizione di:
 1 - pareri di uffici comunali, che il Responsabile del Procedimento acquisisce entro 30 giorni dalla presentazione;
 2 - parere della CQAP, che il Responsabile del Procedimento acquisisce entro 25 giorni dalla data di efficacia della SCIA;
3 - atti di assenso comunque denominati di altre amministrazioni. Il responsabile del procedimento indice entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della SCIA una conferenza di servizi semplificata, ai sensi e nel rispetto dei tempi previsti dall'articolo 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990.
Qualora sussistano motivi di contrasto con la disciplina vigente preclusivi per l’intervento, lo Sportello Unico vieta la prosecuzione dei lavori, ordinando altresì il ripristino dello stato delle opere e dei luoghi e la rimozione di ogni eventuale effetto dannoso. Nel caso in cui sussistano violazioni della disciplina dell'attività edilizia che possono essere superate attraverso la modifica del progetto, lo Sportello Unico ordina agli interessati di predisporre apposita variazione progettuale entro un congruo termine, comunque non superiore a sessanta giorni, disponendo la sospensione dei lavori per le parti oggetto di modifica progettuale.

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Accedi al servizio

Canale digitale:

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Costi

La presentazione della SCIA è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria determinati in relazione all’intervento, da versare tramite PAGO PA selezionando nel riquadro Pagamenti spontanei, la casella: - diritti di segreteria Servizio Edilizia
L'eventuale versamento del Contributo di costruzione si deve invece eseguire tramite PAGO PA selezionando nel riquadro in alto, Pagamenti di urbanizzazione, le seguenti causali: - costo di costruzione

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Contatti Utili

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Più informazioni su

Normativa Legge Regionale n. 15, 30 luglio 2013 - Semplificazione della disciplina edilizia 

Ultimo aggiornamento: 31 ottobre 2025, 13:28

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