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Regione Emilia-Romagna
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Recupero evasione Imposta Municipale Propria (IMU)

Servizio attivo

Il servizio si occupa delle attività di controllo e accertamento del tributo non corrisposto con irrogazione delle sanzioni ed applicazione degli interessi.

Argomenti:
Imposte
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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Il recupero dell’evasione consente di recuperare risorse per l’intera collettività, pertanto è un servizio rivolto a tutta la cittadinanza e non solo.

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Descrizione

In caso di parziale, tardivo o omesso versamento dell’imposta, anche in dipendenza di omessa o infedele dichiarazione, il Comune procede con l’emissione di atti di recupero, comprensivi di sanzioni ed interessi di legge, in forma di accertamento esecutivo.
Il recupero si attua mediante il controllo (dei versamenti, dei dati catastali, delle dichiarazioni e delle comunicazioni trasmesse dai soggetti passivi) e in seguito la notifica degli accertamenti esecutivi, cioè atti che accertano il tributo, gli interessi maturati, irrogano le sanzioni e costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare, in caso di mancato pagamento, le procedure esecutive e cautelari proprie della riscossione coattiva. I provvedimenti di accertamento esecutivo sono emessi a carico dei soggetti passivi IMU che, a seguito del controllo, risulta non aver ottemperato ai pagamenti dovuti o lo hanno fatto parzialmente o, ancora, non hanno dichiarato gli elementi determinanti la variazione di imposta.
L’atto contiene i riferimenti legislativi, regolamentari e la motivazione per la quale viene emesso. Illustra il presupposto impositivo mediante l’elencazione degli immobili, dei versamenti registrati, del conteggio del dovuto alle scadenze originarie e mediante il calcolo degli interessi maturati e della sanzione applicata.
La legge 212/2000, con la riforma del 2024, introduce il contraddittorio preventivo generalizzato per gli atti autonomamente impugnabili e diversi da quelli automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione. Il Comune, ove ne ricorrano i presupposti, può notificare pertanto avvisi esecutivi anche in assenza di contraddittorio preventivo e può altresì notificare atti di sola applicazione delle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione.
Con la determinazione dirigenziale n. 2962/2026 sono definiti gli atti esclusi dall’invito al contraddittorio preventivo.

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Come fare

La notifica viene effettuata con priorità presso il domicilio digitale dei destinatari.
Il Comune trasmette gli atti tramite PEC o tramite SEND (Servizio Notifiche Digitali) in modo da garantire la notifica a valore legale degli atti di accertamento tributari. La notifica si perfeziona nella data in cui il destinatario, o suo delegato, ha accesso, tramite la piattaforma, al documento informatico oggetto di notificazione. La ricezione mediante piattaforma o domicilio digitale azzera o riduce i costi di notifica.
In caso di assenza di domicilio digitale o di non adesione alla piattaforma SEND, la notifica può definirsi anche mediante raccomandata A/R. Nella raccomandata è contenuto l’avviso di avvenuta ricezione: per visualizzare i documenti notificati (avviso di accertamento esecutivo e PagoPA) è necessario accedere a SEND o andare ad un Punto di ritiro.
La notifica si perfeziona anche per decorrenza dei termini una volta ricevuta la PEC, l’avviso in piattaforma o la raccomandata, indipendentemente dalla mancanza di accesso ai documenti informatici.
Il destinatario del provvedimento verifica la pretesa ed effettua il versamento secondo le modalità contenute nell’atto: il modello di pagamento si aggiorna con l’importo delle spese di notifica in base al mezzo di notifica che si è reso necessario utilizzare.
Il destinatario, in caso rilevi errori nel provvedimento, può presentare richiesta di riesame in autotutela avendo cura di motivare l’errore rilevato. Tale richiesta non sospende i termini per esercitare il diritto al ricorso. L’Ufficio ha predisposto apposito modulo per la presentazione delle richieste.

Il destinatario, nel termine dei 60 giorni dalla notifica, salva la sospensione feriale (dal 1° al 31 agosto di ogni anno), può procedere con il ricorso avverso l’atto di accertamento. Il ricorso va notificato al Comune ed alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Forlì-Cesena. Le avvertenze sono riportate in dettaglio all’interno di ciascun accertamento esecutivo.

Per accedere al servizio fisicamente occorre prendere un appuntamento su Agende online.

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Cosa serve

Per pagare l’importo definito nell’atto, occorre utilizzare il modello di pagamento PagoPA.

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Cosa si ottiene

Il pagamento del provvedimento di accertamento tributario estingue l'obbligazione tributaria relativa al periodo e alle voci contestate, definendo in via bonaria o definitiva la pretesa avanzata dal Comune.
Contattando gli uffici è possibile ottenere informazioni su provvedimenti di recupero in caso di omesso/parziale e tardivo versamento, nonché su provvedimenti emessi per omesse/infedeli dichiarazioni e loro stato della riscossione.
Presso il Comune, sia al Front Office IMU, sia avvalendosi del Punto Digitale Facile, è possibile ottenere assistenza per la creazione di un’identità digitale e per l’uso dei domicili digitali, nonché per comprendere come funziona SEND.

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Tempi e scadenze

Decorsi 60 giorni dalla data di notifica, il provvedimento è definitivo.
Decorsi 30 giorni dal termine del pagamento il Comune avvia la riscossione coattiva, nei termini di legge, in caso di mancato o parziale pagamento della somma accertata.

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Ultimo aggiornamento: 16 ottobre 2026, 17:22

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