Materie del servizio
A chi è rivolto
A tutti coloro che, in veste di “trasgressore” o di “responsabile in solido” con il predetto, abbiano ricevuto la notifica di un verbale di accertamento e contestazione di un illecito amministrativo - diverso dalle violazioni al Codice della Strada - nel caso in cui: non sia prevista, in relazione al tipo di violazione amministrativa contestata, la possibilità del “pagamento in misura ridotta”; pur essendo possibile il “pagamento in misura ridotta”, quest'ultimo non sia stato eseguito oppure sia stato eseguito oltre il termine previsto.
Descrizione
Quando un organo di vigilanza e controllo (es. Polizia Locale, Carabinieri, Polizia di Stato, ARPA, Guardie Ecologiche Volontarie, Corpo Forestale dello Stato, etc.) verifica la commissione di un illecito amministrativo diverso dalle violazioni al Codice della Strada, notifica a chi ha commesso la violazione (ed agli altri soggetti eventualmente responsabili, in solido con il predetto, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 689/81, ovvero solamente a questi ultimi, se il trasgressore non è individuabile) un verbale di “accertamento e contestazione” della violazione. Rispetto a questo, oltre al pagamento della somma previsa, in alternativa è possibile presentare al Sindaco, entro 30 gg. dalla data di contestazione o di notificazione del verbale, scritti difensivi ed eventuali documenti ritenuti idonei alla difesa, con possibilità di richiedere di essere ascoltati personalmente o a mezzo di persona delegata. Ove non sia effettuato il tempestivo pagamento, il procedimento prosegue e l'Amministrazione, esaminate e valutate le argomentazioni esposte nello scritto difensivo (se presentato) e sentito l'interessato (ove ne abbia fatto richiesta) emette e notifica ai soggetti indicati nel verbale: 
- un'ordinanza
-ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria applicabile, oppure un'ordinanza di archiviazione del verbale, se ritiene non fondato l'accertamento eseguito.
Come fare
Entro 30 gg. dalla data di contestazione o di notificazione del verbale, se non si intende effettuare il “pagamento in misura ridotta” (come indicato nel verbale medesimo, ove ammesso), è possibile presentare un ricorso indirizzato al Sindaco - in carta semplice, sottoscritto a pena di nullità - contenente scritti e/o memorie difensive. Con il ricorso possono essere allegati i documenti ritenuti idonei alla difesa e può essere richiesta l'audizione personale. Qualora sia richiesta l'audizione personale, al ricorrente vengono comunicati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il luogo, la data e l'ora in cui avverrà l'audizione avanti al responsabile del procedimento. Dell'audizione viene redatto apposito verbale. Nel caso in cui l'interessato non si presenti per l'audizione personale, in assenza di un giustificato motivo, il procedimento prosegue prescindendo da essa.
Cosa serve
Un ricorso redatto in carta semplice, sottoscritto contenente scritti e/o memorie difensive.
Cosa si ottiene
Tempi e scadenze
Il procedimento deve concludersi entro 5 anni dalla data di contestazione o di notificazione del verbale. Entro tale termine, il responsabile del procedimento - una volta ricevuto il verbale da parte dell'organo accertatore - verifica la fondatezza e la regolarità dell'accertamento eseguito, esamina tutta la documentazione pervenuta e acquisita (notifica, rapporto, eventuali scritti difensivi e documenti allegati, controdeduzioni del verbalizzante) e svolge l'audizione eventualmente richiesta; all'esito dell'istruttoria, nel rispetto del termine sopra indicato, il dirigente del servizio preposto al procedimento amministrativo sanzionatorio emette l'ordinanza, ai sensi dell'art. 18 L. 689/81. Il pagamento della somma dovuta per la violazione, ingiunto con l'ordinanza-ingiunzione, deve essere effettuato nel termine di 30 gg. dalla notificazione dell'ordinanza medesima (se l'interessato risiede all'estero, il termine è di 60 gg.); decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento della somma stabilita nell'ordinanza-ingiunzione, si procede alla riscossione coattiva secondo la disciplina sanzionatoria vigente.
Condizioni di servizio
Contatti Utili
Unità organizzativa Responsabile
Ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2025, 15:29
