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IMU - Versamenti

Versamenti aliquota IMU

Tipi di documento:
Municipium

Descrizione


L’IMU è un’imposta versata in autoliquidazione da parte del contribuente, che calcola e versa quanto dovuto. 

Come si calcola il periodo soggetto ad Imu

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso (art. 1, comma 761, della legge n. 160 del 2019). A tal fine: 

- il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero; 
- il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Quando si versa

L’IMU deve essere versata in due rate (art.1 comma 762, della legge n. 160 del 2019): 

- la prima rata deve essere corrisposta entro il 16 giugno di ciascun anno ed è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente; 
- la seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, deve essere versata entro il 16 dicembre di ciascun anno sulla base della delibera di approvazione delle aliquote e del regolamento pubblicati sul sito www.finanze.gov.it . 

La proroga dei termini di versamento delle suddette rate può essere disciplinata esclusivamente tramite interventi legislativi o mediante delibera comunale (ai sensi dell’art. 19 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie). 
È possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione annuale entro il 16 giugno dell’anno di riferimento.

Come si versa

Il versamento dell’IMU deve essere effettuato esclusivamente tramite una delle seguenti modalità (art. 1, comma 765, della legge n. 160 del 2019):

- modello F24
- bonifico estero per i soggetti residenti all’estero impossibilitati al versamento tramite F24

Tabella codici tributi

Ravvedimento operoso

Il contribuente che si accorge di non avere versato un’entrata tributaria, alle ordinarie scadenze di versamento, per evitare l'applicazione di sanzioni dall'Ufficio in fase di controllo, può regolarizzare tardivamente il pagamento dell’imposta dovuta, applicando una sanzione ridotta e gli interessi legali, previsti dalla procedura del “Ravvedimento Operoso”, normata dall'art. 13 del Dlgs 472/1997 e ss.mm.ii.
Il Dlgs 87/2024 ha aggiornato la suddetta normativa e previsto per le violazioni commesse dal 01/09/2024 l’applicazione della sanzione al 25% per la violazione accertata dall’ufficio. Conseguentemente ha rideterminato le riduzioni da applicare in fase di ravvedimento da parte del contribuente.

Come si calcola il ravvidento

I versamenti totalmente o parzialmente mancanti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:

- dell’imposta dovuta;
- degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
- della sanzione in misura ridotta (vedi “Guida al Ravvedimento operoso” in fondo alla pagina)
- degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;

2,00%  Dal 01 gennaio 2025
2,50%  Dal 01 gennaio 2024
5,00%  Dal 01 gennaio 2023
1,25%  Dal 01 gennaio 2022
0,01%  Dal 01 gennaio 2021
0,05%  Dal 01 gennaio 2020
0,80%  Dal 01 gennaio 2019

Come si versa

Il contribuente che intende sanare la violazione dovrà utilizzare il modello F24 (ordinario o semplificato) per il versamento IMU/TASI e compilarlo secondo le istruzioni allegate al modello scelto.
ATTENZIONE: le sanzioni e gli interessi per il ravvedimento operoso vanno versati unitamente all’imposta dovuta (utilizzando lo stesso codice del tributo).

Calcolo

Il calcolo del ravvedimento per parziale od omesso versamento può essere eseguito accedendo a CALCOLOIMU o LINKMATE

Per i dettagli è possibile fare riferimento ai seguenti collegamenti:

Guida al ravvedimento operoso

Versamenti dall'estero

Coloro che, poiché residenti all'estero, non possono utilizzare il modello F24, possono provvedere al versamento IMU nei seguenti modi, così come specificato nel Comunicato Stampa del 31 maggio 2012 emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze:

per la quota spettante al Comune, i contribuenti dovranno effettuare un bonifico bancario su La Cassa di Ravenna S.p.A. Corso della Repubblica 14 - 47121 FORLI', utilizzando:
Codice IBAN: IT08I0627013199T20990000685  
Codice BIC: CRRAIT2R XXX
per la quota riservata allo Stato, i contribuenti i contribuenti non residenti nel territorio dello Stato che devono effettuare i pagamenti dell’Imu dall’estero, dovranno provvedere tramite bonifico bancario seguendo le indicazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, poiché dal 01/01/2025 sono stati aggiornati gli IBAN per i versamenti alle amministrazioni statali.

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

- il codice fiscale del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla "IMU";
- il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili;
- i relativi codici tributo (pubblicati sul sito istituzionale del Comune);
- l'annualità di riferimento;
- l'indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate. 

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.

Correzione ed errori

Nel caso in cui a versamento IMU eseguito il contribuente si accorga di avere erroneamente compilato il modello di versamento F24 attribuendo, ad esempio, errati codici tributo oppure distribuendo in modo errato l'imposta per i diversi immobili, sempre ché il totale versato corrisponda a quanto complessivamente dovuto, è possibile inoltrare all'Ufficio una comunicazione indicando i dati errati inseriti nel modello F24 e le corrispondenti correzioni da apportare.

Riversamento Imu

Si tratta del caso in cui il versamento del tributo locale risulta essere stato in realtà incassato da un comune diverso dal Comune di Forlì per errore di digitazione del "codice ente/comune" in cui è incorso il contribuente o l'intermediario bancario o postale.
La procedura di regolarizzazione differisce a seconda della diversa origine dell’errore:

- errore commesso dal contribuente: Opera la disciplina di cui all’articolo 1, comma 722 della legge 147/2013, il quale prevede che nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'Imu a un Comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il Comune che viene a conoscenza dell'errato versamento deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Il contribuente effettua una comunicazione, sia al Comune competente sia a quello incompetente, indicando gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali degli immobili, il Comune competente e quello incompetente.

- errore commesso dall'intermediario: Con la risoluzione 2/DF/2012 il dipartimento delle Finanze ha chiarito che in questi casi banche e uffici postali, su richiesta del contribuente, devono rettificare l’errore, richiedendo l'annullamento del modello F24 errato e rinviandolo con i dati corretti. In questo modo, la Struttura di gestione dell'agenzia delle Entrate è in grado di rettificare la banca dati informativa, procedendo alle necessarie regolazioni finanziarie.

- per la comunicazione di richiesta di correzione è possibile scaricare l'apposito modulo 

Rimborsi

Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (art. 1, c. 164, L. 296/2006). 

Il contribuente può presentare istanza di rimborso al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso. (Art.1, comma 724, Legge 147/2013).

Nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di Imposta Municipale Propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 724. (Art.1, comma 726, Legge 147/2013).

La richiesta di rimborso, a pena di nullità, dev’essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell’avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. 
Ai sensi dell’art. 17, comma 88, della legge 15/5/1997, n. 127, per tutte le entrate tributarie non si procede al rimborso di somme non dovute complessivamente inferiori all’importo di euro 12,00 annue.

MEF - Problematiche relative a rimborsi e conguagli di somme versate al Comune o allo Stato - Risoluzione

Pagamenti a rate

Il contribuente che riceve un avviso di accertamento può richiedere,  in caso di condizioni di temporanea e obiettiva difficoltà nell'assolvimento dell'adempimento, la rateazione dell’importo ai sensi dell'art. 19 bis del “Regolamento Generale delle Entrate tributarie” del comune di Forlì.

L'importo minimo rateizzabile è pari a 100,00 € e la ripartizione avviene, di norma, secondo il seguente schema:

- € 100: due rate mensili;
- Oltre € 100,00 fino ad € 500,00: fino a quattro rate mensili;
- Oltre € 500,00 fino ad € 3.000,00: da cinque a dodici rate mensili;
- Oltre € 3.000,00 fino a € 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili;
- Oltre € 6.000,00 fino a € 20.000,00: da venticinque a trentasei rate mensili;
- Oltre € 20.000,00: da trentasette a settantadue rate mensili.

La dilazione nel pagamento comporta l'applicazione degli interessi legali sugli importi rateizzati. 

Qualora l'importo dovuto sia superiore a € 25.000,00, il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, a copertura dell’intero importo oggetto della rateizzazione, comprensivo degli interessi, avente termine sei mesi dopo la scadenza dell'ultima rata individuata nel provvedimento di rateazione.
Nel caso in cui la rateazione prosegua oltre la scadenza garantita dalla fideiussione, il termine della garanzia deve essere prorogato in modo tale da venire nuovamente a scadenza dopo sei mesi dall'ultima rata prevista. Per essere considerata idonea, la garanzia deve prevedere la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione e l’immediata operatività a semplice richiesta. Concorre a determinare la soglia di € 25.000,00 anche il debito residuo di piani di rateazione già in corso.

In caso di mancato pagamento, entro 30 giorni dal ricevimento di espresso sollecito, a seguito di due rate non adempiute, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Per la richiesta di rateizzazione è possibile scaricare l'apposito modulo.

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Ultimo aggiornamento: 22 ottobre 2025, 13:42

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