Municipium
Descrizione
A partire da giovedì 1° ottobre 2026 entrano in vigore anche a Forlì le misure previste dal Piano Aria Integrato Regionale (PAIR), lo strumento con cui la Regione Emilia-Romagna, insieme ai Comuni capoluogo e alle altre Regioni della Pianura Padana, intende ridurre gli inquinanti atmosferici e migliorare la qualità dell’aria nei mesi più critici dell’anno, ovvero il periodo autunnale e invernale.
Le disposizioni resteranno applicabili fino al 31 marzo 2027 e combinano misure strutturali, valide per tutto il periodo, e misure emergenziali, che si attivano solo in caso di peggioramento significativo della qualità dell’aria.
Limitazioni dal 1° ottobre al 31 marzo 2027
L’ordinanza dispone, dal primo ottobre 2026, il divieto di circolazione dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 18.30 e in tutte le domeniche per i seguenti veicoli:
- benzina Euro 0 (pre Euro), Euro 1, Euro 2;
- veicoli a Gpl/benzina e metano/benzina Euro 0, Euro 1 e Euro 2;
- diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4;
- ciclomotori e motocicli Euro 0, Euro 1 e Euro 2
Alla domenica e nelle giornate emergenziali si fermano anche i veicoli diesel Euro 5.
In caso di adozione delle misure emergenziali, il blocco della circolazione viene ampliato alla fascia oraria 8-19.
Arpae effettuerà le rilevazioni ogni lunedì, mercoledì e venerdì, facendo quindi scattare le limitazioni emergenziali – in caso di sforamento delle Pm 10 per almeno 3 giorni consecutivi - già dai giorni seguenti, cioè rispettivamente dal martedì e dal venerdì, e fino al rientro delle Pm10 nei limiti, come da controlli successivi.
Il divieto alla circolazione è sospeso nei giorni di indizione di scioperi che riguardano il Trasporto Pubblico Locale nel Comune di Forlì e, salvo l’attivazione delle misure emergenziali, nelle seguenti giornate:
- 8, 25, 26 e 31 dicembre 2026;
- 1 e 6 gennaio 2027;
- 4 febbraio 2027;
Riscaldamento domestico e impianti a biomassa
Un’altra fonte importante di emissioni invernali è il riscaldamento domestico, in particolare l’uso di biomasse legnose (legna, pellet, cippato). Per questo, l’ordinanza introduce regole precise per tutto il periodo 1° ottobre 2026 – 31 marzo 2027.
Limitazioni all’uso di stufe e caminetti
Su tutto il territorio comunale, in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo, è vietato utilizzare:
- stufe a biomassa legnosa che non rispettino almeno la classe “4 stelle”;
- impianti con focolari aperti o che possano funzionare aperti.
In caso di stato di emergenza (allerta smog per superamento dei valori di polveri sottili), il divieto si estende, sempre se esiste un’alternativa di riscaldamento, anche alle stufe che non raggiungono almeno la classe “5 stelle”.
L’obiettivo è incentivare l’uso di apparecchi più efficienti e meno inquinanti, riducendo le emissioni di polveri e altri composti nocivi derivanti dalla combustione di legna e pellet.
L’ordinanza conferma inoltre:
- il limite massimo di 19 °C per la temperatura interna in: abitazioni,uffici, luoghi per attività ricreative associative o di culto, attività commerciali (con deroghe per scuole, ospedali, case di cura e sedi di attività sportive);
- il limite di 17 °C per i luoghi di attività industriali e artigianali.
Per i generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore a 35 kW, è obbligatorio utilizzare pellet certificato conforme alla classe A1 (secondo la norma UNI EN ISO 17255-2:2014), al fine di garantire combustioni più pulite e minori emissioni.
È inoltre confermato l’obbligo, per esercizi commerciali ed edifici con accesso al pubblico, di tenere chiuse le porte di ingresso durante le fasi di riscaldamento e raffrescamento, per evitare dispersioni termiche (salvo presenza di dispositivi alternativi di isolamento termico).
Per limitare le emissioni legate a combustioni occasionali, l’ordinanza vieta qualsiasi forma di combustione all’aperto a scopo di intrattenimento, come falò e fuochi d’artificio, ad eccezione dei barbecue.
Sono previste deroghe limitate per due eventi promossi o autorizzati dall’Amministrazione comunale, nell’ambito di festeggiamenti tradizionali, solo se non sono attivate misure emergenziali e non è dichiarato lo stato di grave pericolosità per incendi boschivi.
Le serate autorizzate in deroga sono: 19/20 dicembre 2026 - 18/19 marzo 2027.
Le Associazioni/Parrocchie/
Abbruciamento di residui vegetali e agricoli
È vietata qualsiasi forma di combustione all’aperto di residui vegetali, stoppie e paglie, anche per le superfici investite a riso, fatte salve:
- deroghe su prescrizione dell’Autorità fitosanitaria;
- il rispetto delle modalità indicate dall’Ente di gestione dei siti della rete Natura 2000.
In assenza di misure emergenziali e in caso di dichiarazione di grave pericolosità per incendi boschivi, sono ammesse deroghe per l’abbruciamento in loco dei soli residui vegetali agricoli o forestali, in piccoli cumuli (non superiori a 3 m³ per ettaro al giorno), da parte del proprietario o detentore del terreno, se l’area non è raggiungibile dalla “viabilità ordinaria”, alle seguenti condizioni:
- solo due giorni totali nei mesi di marzo e ottobre di ciascun anno;
- esclusivamente per le superfici investite a riso, e solo su indicazione dell’Autorità fitosanitaria, nei mesi di ottobre e marzo.
Ogni abbruciamento deve essere comunicato tramite l’applicativo web: https://
Spandimento di liquami zootecnici
È confermato il divieto di spargimento di liquami zootecnici e delle relative deroghe previste dalla normativa regionale, fatte salve le deroghe per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificate dall’autorità competente
Move-In: resta disponibile il sistema della “black box”, che permette ai veicoli soggetti alle limitazioni di percorrere un numero massimo di chilometri annuali.
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Ultimo aggiornamento: 1 ottobre 2026, 14:40